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In accordo con la Direttiva Europea di Marcas, così come il corrispondente Reglamento ComunitarioUna marca può essere dichiarata nulla per iniziativa di terzi se è considerata contraria all'ordine pubblico o alle buone prassi, anche vari anni dopo la richiesta di registrazione. En este caso, la marca comunitaria se consideraría que no tuvo ningún efecto legal desde el principio (no desde la declaración de nulidad). En otras palabras, la declaración de nulidad tendría un efecto retroactivo "ex tunc", de naturaleza absoluta.

reglamento comunitario

Sin embargo, el Regolamento dei marchi comunitarias no permite que una marca contraria al orden público o buenas costumbres pueda ser susceptible de una simple acción de caducidad. Una acción de caducidad, en este caso, tendría efectos limitados si se comparan con los de la declaración de nulidad. La marca mantiene i suoi effetti legali dal momento in cui viene registrata fino alla data della richiesta di caducità; si tratta del cosiddetto "effetto retroattivo". "ex nunc", limitati nel tempo e non assoluti, come nel caso dell'azione di nullità. La differenza fondamentale tra le due azioni è che, nel caso di una semplice azione di caducità, alcuni effetti legali vengono mantenuti a beneficio del proprietario del marchio e della sicurezza giuridica in generale.

Detto questo, oggi, nella nostra società globalizzata, soggetta a cambiamenti repentini a causa della forte influenza dei mezzi di comunicazione e dei social network, un nome, un termine o un'espressione perfettamente "neutri" e "pacifici" nel momento in cui vengono registrati, può arrivare ad assumere connotati "problematici" da un punto di vista morale, nonché sedicente o contrario all'ordine pubblico, da un giorno all'altro, a seguito di eventi specifici.

Immaginiamo alcuni esempi:

  •  "Osama Bin Laden" dopo gli attentati contro le torri gemelle.
  •  "JE SUIS CHARLIE", il giorno dopo gli attentati contro i giornalisti francesi.
  • "ISIS", dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 nella "Sala Bataclan", e durante la grande tensione provocata nei giorni successivi in Bélgica e in tutta Europa per la cattura dei presunti terroristi. Il nome dell'organizzazione terroristica "ISIS" si è trasformato in un simbolo mondiale di un nemico da eliminare.

atentado paria sala bataclán

Passando a temi più prettamente giuridici e riferiti al diritto di marchio nell'Unione Europea, nel caso in cui un'azienda depositi come marchio commerciale la parola "ISIS", per identificare i suoi prodotti o servizi, non possiamo escludere che la Oficina de Marcas Europeas (OAMI) la rechazara por los motivos indicados más arriba, tal y como ocurrió hace años atrás para la marca OSAMA BIN LADEN o, más recientemente, para el término "JE SUIS PARIS".

Detto questo, dobbiamo considerare che, in Europa, esistono già numerosi marchi registrati per la parola "ISIS", in diversi settori commerciali, e molti di questi marchi hanno ottenuto la protezione molto prima che questo nome acquisisse il significato che tutti conosciamo oggi. Qualcuno potrebbe dire che, in linea di principio, questi marchi sono diventati contrari all'ordine pubblico e devono essere annullati.

Quindi, la domanda è: ¿Por qué, en estos casos específicos, el titular de una marca comunitaria tiene que (o tenga que correr el riesgo de) ser privado de sus derechos de marca con un efecto retroactivo de naturaleza absoluta (desde que presentó la solicitud o obtuvo su registro), quando il motivo di nullità si è presentato solo dopo vari anni dal registro del marchio, e per motivi totalmente estranei alla sua volontà? La nostra domanda è se non sia più appropriato che la legislazione comunitaria Permetterà, come avviene in altri paesi (ad es. Italia), la posibilidad de una acción de caducidad con eficacia retroactiva limitada en el tiempo ("ex nunc"), es decir, desde el momento de la petición de caducidad, y ello con el fin de garantizar los derechos adquiridos por el titular sobre una marca que, en el momento de su depósito, no era ni inmoral ni contraria al orden público.

Opinioni e commenti.

 

Riccardo Ciullo

Partner. Direttore IP&IT.

rc@intlaw.wualiastudio.com

www.www.intlaw.eu

 

 

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